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RISULTATO DELLO SCRUTINIO

CANDIDATO A SINDACO LISTA N° 1 ANDALI BENE COMUNE VOTI VALIDI CANDIDATO A SINDACO LISTA N° 2 LIBERAMENTE UNITI PER ANDALI VOTI VALIDI
PETA PIETRO ANTONIO 305 GUZZETTI ANGELO DETTO LINO 272
       
SCHEDE BIANCHE 2 SCHEDE NULLE 9
       
TOTALE VOTANTI 588    

 

  CANDIDATO A SINDACO LISTA N° 1 ANDALI BENE COMUNE PREFERENZE   CANDIDATO A SINDACO LISTA N° 2 LIBERAMENTE UNITI PER ANDALI PREFERENZE
1 CENTOLA GAETANO 35 1 BARBERIO LUIGI 37
2 COSTANTINI SAVERIO 73 2 CACIA ANTONIO DETTO ANTONELLO 56
3 FIORE ROSSELLA 31 3 CACIA ANTONIO DETTO MAURO 25
4 GULLI' TOMMASO DARIO 24 4 CUDA GIOVANNA 34
5 MARASCI ANTONIO 43 5 PIRAINO SERGIO 29
6 PULEO SALVATORE 9 6 SPADA GIUSEPPE 24
7 SCHERI GIANNI 27 7 TAVERNA DANIELA 38
8 STANIZZI ROSELLA 31 8    
    273     243
           
  VOTI DI LISTA 32     29

In questa sezione si possono trovare informazioni di carattere generale sui servizi elettorali del comune ( Ufficio Elettorale, Albo Scrutatori ...) e dati/info riguardo le Tornate Elettorali (date, modalità, candidati e risultati).

L'Ufficio elettorale del Comune di Andali è ubicato presso la sede del Municipio (Via Roma 20 Andali) ed è contattabile al numero 0961.935095/99

  

 

cosa è:
E' un elenco di nominativi che l'ufficio Elettorale aggiorna ogni anno. L'Albo aggiornato viene trasmesso alla Corte d'Appello di Catanzaro che, in occasione di ogni elezione, provvede a nominare i Presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti.

modalità di richiesta:
Per essere iscritti all'Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente presso l'ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con l'autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure può essere inviata per posta tradizionale,  fax o E-mail con allegata la copia di un documento d'identità.

requisiti di iscrizione:
 

  • essere elettore del Comune
  • non avere superato il settantesimo anno di età
  • essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore

esclusioni:

Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio elettorale:

  • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio  presso gli Uffici Elettorali Comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione

quando presentare la domanda:
Dal 1 al 31 ottobre di ogni anno.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo.

Tempi di rilascio

Viene immediatamente rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda.
L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di dicembre successivo.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.

Informazioni utili

I compensi ricevuti dai presidenti non sono soggetti a irpef, quindi non vanno dichiarati.
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di Presidente devono richiedere la cancellazione dall'albo alla Corte d'Appello di Catanzaro, (trasmettendone copia per conoscenza all'Ufficio Elettorale) con domanda scritta, entro il mese di novembre.

 

cosa è:
è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

a cosa serve:
l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati, in occasione di consultazioni elettorali, scrutatori presso un seggio elettorale .

requisiti di iscrizione:
occorre essere elettori del Comune di Andali e aver assolto agli obblighi scolastici; sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

quando presentare la domanda:
la domanda va presentata entro il 30 novembre (chi è già iscritto non deve ripresentare nulla).
il Sindaco nel mese di ottobre di ogni anno, con l'affissione di appositi manifesti, invita gli elettori che lo desiderano ad iscriversi entro il mese di novembre. 

dove presentare la domanda:
la domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere

  • presentata presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Andali, Via Roma 20 Tel 0961.935095/99
  • inviata per fax al numero
  • scansionata e inviata per mail all'indirizzo

quanto dura:
fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale;
la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

quando viene effettuata la nomina:
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:

  • a) alla nomina, tra gli iscritti all'Albo, degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei n. 143 uffici elettorali di sezione;
  • b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto Albo per sostituire gli scrutatori rinunciatari. 

Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio è di 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni  referendarie.

Compensi:
Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (Presidente, scrutatore, segretario) sono determinati dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70 e variano a seconda delle schede e del tipo di elezione.
L' onorario secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 della Legge 21 marzo 1990, n.53 ha natura di rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 119 - D.P.R. n. 361 del 30 Marzo 1957. -Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 Marzo 1990 n. 53-

  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1° sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].

    ---------------------------------------

    - Legge 30 Aprile 1981, n. 178.

    Art. 1. Le norme di cui all'art. 119 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali”.

    Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall' imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito”.

    Art. 3 La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell' 8 e 9 Giugno 1980”.

[*] In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

riferimenti legislativi:

  • l. 30 aprile 1999, n.120.
  • l. 21 marzo 1990, n. 53.
  • l. 30 aprile 1999, n. 120 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
  • l. 8 marzo 1989, n 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale";
  • T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".